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L'Ordine degli ingegneri

L'Ordine degli ingegneri


Tutti i laureati, siano essi magistrali o triennali, che intendono esercitare l’attività professionale devono essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia in cui essi risiedono.


Ordine ingegneri di Pisa

Compiti e funzioni

L’Ordine degli Ingegneri dal punto di vista giuridico è un Ente Pubblico, costituito ai sensi della Legge del 24 giugno1923 n.1395 "Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti", il cui compito istituzionale è la custodia dell’Albo Professionale. La vigilanza sul suo operato è svolta direttamente dal Ministero della Giustizia.

La funzione principale dell'Ordine è quella di applicare il criterio di congruità e conformità in riferimento alle prestazioni professionali e garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che operano nel campo dell’ingegneria. In particolare, esso “vigila sul mantenimento della disciplina tra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza … prende i provvedimenti disciplinari … cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo … e l’esercizio abusivo della professione […]” (RD 2537/25 ART. 37 comma 3)

A livello nazionale, l'organismo di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri è il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.

L’organo regionale con funzioni di collegamento e sintesi delle attività degli Ordini Provinciali nel rispetto delle loro autonomie, è invece la Federazione degli Ordini degli Ingegneri, un organo regionale che agisce d'intesa con gli altri analoghi organismi regionali per la soluzione di problemi di interesse comune.

Albi professionali

Nel 2001 il DPR 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, che ha distinto gli ingegneri abilitati prima del 02/09/01 da quelli abilitati successivamente, istituisce al capo 9 art. 45 le sezioni A e B dell’Albo Professionale in relazione al diverso livello del titolo di accesso. Queste individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo: la sezione A accoglie gli iscritti in possesso di laurea magistrale, mentre la B accoglie gli iscritti in possesso di laurea triennale.

Ciascuna sezione è suddivisa in tre settori, corrispondenti a circoscritte e individuate attività professionali:

  • Settore 1 - civile ed ambientale;
  • Settore 2 - industriale;
  • Settore 3 - dell’informazione.

Titoli accademici e qualifiche professionali

Il D.P.R. 328/2001 istituisce, per la prima volta nel nostro Paese, i titoli professionali di ingegnere e ingegnere iunior, distinti dai titoli accademici rilasciati dalle Università, stabilendo che i primi possano essere attribuiti e utilizzati esclusivamente dagli iscritti, rispettivamente, nelle sezioni A e B dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri (art. 45, commi 2 e 3). Il D.P.R. 328/2001, nel definire le competenze professionali degli iscritti all’Ordine degli ingegneri, fa inoltre riferimento esclusivamente agli ingegneri e agli ingegneri iuniores, a dimostrazione del fatto che tali competenze spettano unicamente ad essi e non ad altri possessori di soli titoli accademici.
In particolare, agli ingegneri iuniores è attribuita un’attività di supporto alle attività degli ingegneri e la competenza all’esercizio di alcune attività autonome di progettazione, direzione dei lavori, stima e/o collaudo: per l’ingegneria civile e ambientale la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate (art. 46, 3˚ comma, lett. a, n. 2), nonché i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualsiasi natura (art. 46, 3˚ comma, lett. a, n. 3).
Documenti che forniscono pareri interpretativi riguardo al ruolo degli ingegneri iuniores sono emanati dal CNI nel 2008 (link e link).

Iscrizione

L’iscrizione di un laureato all’Ordine degli Ingegneri avviene a seguito di domanda firmata dal richiedente, che deve dimostrare di aver superato l’esame di abilitazione alla professione di ingegnere, regolamentato dallo stesso D.P.R. 328/2001. L’esame di Stato può essere sostenuto, oltre che presso la Scuola di Ingegneria di Pisa, in qualsiasi altra sede universitaria d’Italia che ne effettui lo svolgimento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti siti:

http://www.cni-online.it/Home/Details/4216

http://www.cni-online.it/Home/Details/3264

 
 
 

Ultima modifica 16/07/2020